
Decreto Legge 135/2009. Novità in materia di "made in"
| L’articolo 16 del D.L. 135 del 25 settembre 2009 abroga l’articolo 17 della Legge 99 del 23 luglio 2009 e introduce nuovi elementi alla disciplina del “Made in Italy”.
In primo luogo si segnala la previsione normativa di “prodotto o merce realizzato interamente in Italia” inteso come quel prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento avvengono esclusivamente sul territorio italiano.
E’ prevista anche una nuova fattispecie di reato nel caso in cui venga utilizzata una mendace indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia (“100% made in italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o altra indicazione che crei nel consumatore tale convinzione). La pena è quella prevista dall’art. 517 del Codice penale maggiorata di un terzo (reclusione fino a 2 anni e 6 mesi e multa fino a 26.600 euro).
In aggiunta all’inasprimento delle sanzioni penali, l’articolo 16, integrando la disciplina sul Made in Italy prevista dalla Legge 350/2003 (articolo 4, nuovi commi 49-bis e 49-ter) contempla che, nei casi di fallace indicazione, debbano essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 10.000 a 250.000, e la confisca amministrativa dei prodotti o delle merci.
La “fallace indicazione” e le conseguenze derivanti dalla stessa, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 17 della Legge 99/2009, investono sia il titolare che il licenziatario del marchio indipendentemente dalla nazionalità dell’azienda che lo ha registrato o che lo ha in licenza.
Testo del decreto
Fonte: Riditt.it |