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Imprese start-up: esenzione delle plusvalenze Le modifiche apporte al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dall'art. 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), perseguono l'obiettivo di incentivare l'investimento nelle imprese di recente costituzione (start up). Le plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazione al capitale in società, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a condizione che: le partecipazioni siano relative a società costituite da non più di sette anni; le partecipazioni siano possedute da almeno 3 anni; le plusvalenze siano reinvestite nel biennio successivo in partecipazioni a società costituite da meno di tre anni e che svolgono la stessa attività in cui era impegnata la società cui si riferiscono le partecipazioni cedute. L'esenzione spetta nei limiti della plusvalenza reinvestita e, per escludere dall'agevolazione le partecipazioni detenute a solo scopo speculativo, l'importo massimo dell'esenzione è legato ad un multiplo degli investimenti produttivi (beni materiali e immateriali e spese di R&S) realizzati dall'impresa che ha originato le plusvalenze. La misura è orientata a rafforzare il ruolo degli investitori privati "informali" (i Business Angels) quali fornitori di capitale di rischio alle nuove iniziative imprenditoriali, introducendo anche nel nostro Paese un meccanismo incentivante già adottato in altri contesti (ad esempio, nei giorni scorsi l'Amministrazione Obama ha proposto di portare negli Stati Uniti l'esenzione sui capital gain da partecipazione in in start up dall'attuale 50% al 100% - si veda il recente documento del Tesoro USA, http://www.treas.gov/offices/tax-policy/library/grnbk09.pdf). Sebbene non espressamente riferita al segmento delle imprese ad alta intensità tecnologica, l'agevolazione si ricollega idealmente alla misura prevista dalla Finanziaria 2008 tesa a promuovere le imprese innovatrici in fase di start up attraverso la riduzione degli oneri sociali per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. Fonte: Riditt.it |


Le modifiche apporte al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) dall'art. 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), perseguono l'obiettivo di incentivare l'investimento nelle imprese di recente costituzione (start up). 