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Regole più trasparenti per le produzioni biologiche| Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la nuova normativa sulla produzione e sull'etichettatura biologica. Gli obbiettivi ed i principi sono più chiari rispetto a come enunciati nel precedente Regolamento 2092/91, sia per gli agricoltori biologici sia per i consumatori e illustrano in modo completo le regole di base della produzione biologica. Sono più trasparenti e permettono una flessibilità che consente di tener conto delle differenze regionali di clima e condizioni generali. Secondo le nuove disposizioni, i produttori di cibo biologico nell'Unione europea saranno obbligati a usare il logo biologico Ue a partire dal 1° luglio 2009. Gli importatori di cibo biologico possono scegliere se usare il logo Ue. Il logo Ue, in ogni caso, sarà utilizzato insieme all'indicazione dell'origine del prodotto. Almeno il 95% degli ingredienti utilizzati per il prodotto finale dovrà essere biologico, per avere il logo biologico Ue. Tutti gli altri prodotti finali realizzati secondo le norme possono, solo all'interno della lista degli ingredienti, riportare la dicitura "biologico". Nella produzione biologica è vietato usare gli Ogm. I prodotti che contengono Ogm, non potranno essere etichettati come biologici, eccetto quelli contenenti fino allo 0,9 % di Ogm residui per contaminazione accidentale. Le importazioni di prodotti biologici saranno permesse solo se avranno le garanzie equivalenti del paese d'origine. Non ci saranno cambiamenti nella lista di sostanze autorizzate nell'agricoltura biologica, mentre è stata creata una base per aggiungere disposizioni sull'acquacoltura biologica, sul vino, le alghe marine e i lieviti. La nuova normativa risponde alle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2004 sul Piano d'azione europeo in merito ai cibi e all'agricoltura biologici del giugno 2004, il quale aveva dato una visione strategica d'insieme per il contributo dell'agricoltura biologica alla Politica agricola comune della Ue. Le modalità di applicazione del Reg. 834 sono contenute nel Regolamento 889 del 2008. Per quanto riguarda il regime delle importazioni da Pesi terzi, si fa riferimento allo specifico Reg. (CE) N. 1235/08 applicativo degli artt. 32 e 33 del Reg. (CE) n. 834/07 del Consiglio. Fonte: Ministero politiche agricole |


