| Quando si può presentare il ricorso al Prefetto
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
Il ricorso può essere presentato nei seguenti casi:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
ATTENZIONE:
se il Prefetto respinge il ricorso emette entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
Quando si può presentare il ricorso al Giudice di pace
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
ATTENZIONE:
il ricorso al Giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione, pena inammissibilità del ricorso stesso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 dell'8 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità della norma del Codice della Strada che prevedeva il versamento della cauzione (art. 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto la cauzione non deve più essere versata. |