| Chi paga la multa
Colui che materialmente commette l'infrazione, normalmente il conducente del veicolo, è il soggetto che è tenuto a pagare la multa.
Ma, anche il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing, viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell'infrazione; la detrazione dei "punti" della patente ha invece un regime particolare.
Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere ma soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori di età) la responsabilità ricade sulla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, che è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione.
Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un'impresa o di un ente o associazione.
Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile in solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul minore, ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione".
Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione, "libera" anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore della violazione.
Pagamento a misura ridotta
Il pagamento a misura ridotta è l'opportunità che viene offerta a colui che deve rispondere di una sanzione amministrativa pecuniaria a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il minimo fissato dalle singole norme.
Non è consentito il pagamento in misura ridotta:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi (previsti dall'art. 202 del codice) il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile. |