| Tipologie contrattuali
La nuova disciplina si applica ai contratti di vendita e agli altri contratti equiparati ossia: contratti di permuta, contratti di somministrazione, contratti di appalto, contratti di opera, tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ambito oggettivo
Si definisce bene di consumo qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.
Sono altresì compresi i beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
Sono esplicitamente esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai
- i contratti di somministrazione di acqua, gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata
- l’energia elettrica
- i contratti di vendita di beni immobili.
Ambito soggettivo
Soggetto tutelato dalla nuova normativa è il consumatore, ossia la persona fisica che, nei contratti di vendita di beni di consumo ed altri equiparati, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
NON sono consumatori le persone giuridiche; gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati); le persone fisiche qualificabili come “professionIsti”.
Il venditore è qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.
Il produttore è il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio, o altro segno distintivo. |