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E' entrato in vigore il 23 ottobre 2005 il Codice del Consumo.| Finalmente é entrato in vigore il 23 ottobre scorso il Codice del Consumo, approvato con Dlgs. n. 206 del 06.09.05. Il Codice unico del Consumo riunisce tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori anche, e soprattutto, in relazione alla normativa europea (rappresenta perciò una risposta significativa da parte del Governo all'esigenza prioritaria di garantire un quadro armonizzato, chiaro e comune, secondo modelli già utilizzati in altri Paesi). Fino ad oggi le normative per la tutela dei consumatori si presentavano in modo frammentario e spesso non facile da conoscere tanto da costituire un ostacolo per il corretto funzionamento del mercato e per la vita quotidiana dei cittadini. Il documento contiene regole e disposizioni che riguardano l'informazione e l'educazione del consumatore, i rapporti tra i consumatori e le istituzioni pubbliche, i rapporti con le associazioni di categoria. Le norme raccolte nel Codice saranno chiare e fruibili sia per gli addetti commerciali che per gli utenti e ridurranno in misura considerevole la possibilità di comportamenti scorretti o dannosi per i consumatori. Dal Codice del Consumo emerge una novità interessante: è considerato consumatore anche il titolare di una ditta individuale. La definizione di consumatore e utente qui si allarga. Il Codice considera infatti la persona fisica destinataria di comunicazioni commerciali e non riguarda solamente il soggetto che opera in veste non professionale. Una persona fisica destinataria di comunicazione commerciale può essere anche la persona fisica titolare di una ditta individuale. Nel Codice del Consumo si trova scritto che è da considerarsi consumatore e utente “la persona fisica che agisce prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”. E’ l’applicazione del criterio di prevalenza che conferma l’allargamento della nozione di consumatore anche a favore di categorie prima non comprese, ma che possono rivestire la posizione di contraente debole. Per quanto riguarda determinati rapporti contrattuali, come ad esempio l’acquisto di un bene prevalentemente usato per scopi non professionali, varrà a tutti gli effetti la disciplina di tutela del consumatore. |


